Il question time in Campania è presente dal 2005
Martedì 15 Settembre 2009 00:00

Napoli - Presidente del Consiglio Regionale della Campania Sandra Leonardo: il question time in Campania dal 2005 è efficace strumento per avvicinare istituzione a cittadini.
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Il Consiglio regionale della Campania adotta il Question time da molti anni. “Il Question time è stato adottato dal Consiglio Regionale della Campania nel 2005 e si è rivelato un efficace strumento di comunicazione e informazione istituzionale capace di avvicinare la popolazione campana all’assemblea legislativaâ€. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Sandra Lonardo, in riferimento alla notizia dell’avvio del Question time anche al Consiglio Regionale della Lombardia. “Trovo positivo che anche il Consiglio Regionale della Lombardia abbia avviato il Question time – ha proseguito il Presidente Lonardo – e auspico che, sulla scia della positiva esperienza della Campania, anche le altre Assemblee legislative investano con convinzione in programmi integrati di comunicazione ed informazione istituzionale che sono indispensabili per contribuire all’abbattimento delle barriere tra cittadini ed Istituzioniâ€.
Maurizio Sansone
Proposta di legge: “Per l’elevamento della qualità dell’offerta cultural-formativa
Martedì 15 Settembre 2009 00:00

Napoli. Proposta di legge: “Per l’elevamento della qualità dell’offerta cultural-formativa della scuola pubblica campana e delle istituzioni regionali di formazione professionale e per l’occupazione e la valorizzazione del personale docente e non docente regionaleâ€
ARTICOLO 1
La Regione Campania stanzia annualmente, per cinque anni, a partire dall’anno 2009, venticinque milioni di euro, attingendo ai fondi di bilancio ordinari e/o “straordinariâ€, per il potenziamento e l’ottimizzazione del sistema pubblico della Campania di educazione, istruzione e formazione professionale, al fine di elevare la qualità della sua offerta cultural-formativa e realizzare la formazione integrale della personalità di ciascun discente, concorrere all’acquisizione di professionalità valide e adeguate per l’inserimento nel mondo del lavoro, favorire l’occupazione e la valorizzazione del personale docente e non docente regionale. In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione da parte del Consiglio regionale o di variazione del predetto bilancio lo stanziamento a favore della scuola pubblica può essere aumentato, ma non diminuito. Una eventuale diminuzione può essere effettuata solo previa approvazione di un’apposita legge regionale.
ARTICOLO 2
La Giunta regionale, in applicazione della normativa nazionale e regionale in materia scolastica e di formazione professionale e, in particolare, dei Programmi Operativi Nazionale e Regionale aventi come obiettivo lo sviluppo dell’istruzione e della formazione professionale, stipulando accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero di Grazia e Giustizia e d’intesa con la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico regionale della Campania (USR), approva un piano annuale o biennale di intervento, che, integrando, coordinando e armonizzando le politiche scolastiche nazionali e quelle regionali, si rivolge innanzitutto alla popolazione scolastica che vive in condizione di disagio e marginalità sociale, alle persone in età scolastica diversamente abili, a significativi segmenti della popolazione in stato di detenzione, femminile e maschile, specie giovanile e affetta da problemi di superamento della tossicodipendenza; provvede altresì al rafforzamento e alla modernizzazione delle strutture regionali di formazione professionale. Il piano scolastico regionale, essendo rivolto a combattere e debellare, il fenomeno della dispersione e dell’insuccesso scolastico, persegue gli obiettivi di: 1) affrontare e risolvere i problemi dell’accesso al sistema scolastico pubblico regionale; 2) promuovere specifiche attività didattiche ed educative, in coerenza con le più avanzate e sperimentate teorie della didattica e della pedagogia, creando ambienti di apprendimento favorevoli, adottando le più innovative strumentazioni tecniche e attuando anche forme integrative di insegnamento individualizzato inteso al successo scolastico dei discenti che registrino difficoltà di apprendimento; 3) assicurare il tempo pieno e prolungato nella Scuola primaria e Secondaria di I grado, garantendo la realizzazione delle apposite strutture (aule, laboratori, biblioteche, palestre, mense, ecc.), promuovendo anche attività extrascolastiche culturali e artistico-ricreative; 4) adeguare l’offerta di formazione professionale all’’evoluzione e alla moltiplicazione delle professionalità lavorative richieste dal sempre più tecnologico e avanzato sistema produttivo e dalla mondialità dei mercati, collegando, secondo quanto stabilito, dal D. leg.vo 112 e successivi, in modo organico e didatticamente proficuo la scuola alla formazione professionale; 5) istituire, ove necessario, negli istituti penitenziari femminili e maschili, nonché in strutture detentive all’avanguardia, quale l’Istituto per di Custodia Attenuata per Tossicodipendenti (ICAT) di Lauro in provincia di Avellino corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria (conseguimento licenza media, diplomi professionali, ecc.) e dare vita ad attività di supporto educativo-istruttivo a psicologi, sociologi e assistenti sociali che operano nei penitenziari.
ARTICOLO 3
Per la realizzazione del su elencato programma di interventi educativi, istruttivi, di recupero della tossicodipendenza e di formazione professionale viene utilizzato esclusivamente, d’intesa con la Direzione Generale dell’USR e con il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il personale docente e non docente, tecnico amministrativo, ausiliario (ATA) iscritto nelle graduatorie ad esaurimento dell’art. 1, comma 605, lettera c della legge 27-12-2006 e nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/94, oltre che nelle graduatorie ad esaurimento riguardanti i collaboratori scolastici e negli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali nell’area B di cui al D.M. 75/2001 che abbiano avuto nell’anno scolastico 2008/2009 contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali. I docenti impegnati nelle strutture carcerarie godranno di un’indennità integrativa stabilita dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo. Per qualsivoglia attività scolastica regionale pubblica è fatto divieto di ricorrere o a strutture private di qualsivoglia tipo.
ARTICOLO 4
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.
Maurizio Sansone














