Domenica, Maggio 20, 2012
   
Testo

Proposta di legge: “Per l’elevamento della qualità dell’offerta cultural-formativa

image

Napoli. Proposta di legge: “Per l’elevamento della qualità dell’offerta cultural-formativa della scuola pubblica campana e delle istituzioni regionali di formazione professionale e per l’occupazione e la valorizzazione del personale docente e non docente regionale”

ARTICOLO 1
La Regione Campania stanzia annualmente, per cinque anni, a partire dall’anno 2009, venticinque milioni di euro, attingendo ai fondi di bilancio ordinari e/o “straordinari”, per il potenziamento e l’ottimizzazione del sistema pubblico della Campania di educazione, istruzione e formazione professionale, al fine di elevare la qualità della sua offerta cultural-formativa e realizzare la formazione integrale della personalità di ciascun discente, concorrere all’acquisizione di professionalità valide e adeguate per l’inserimento nel mondo del lavoro, favorire l’occupazione e la valorizzazione del personale docente e non docente regionale. In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione da parte del Consiglio regionale o di variazione del predetto bilancio lo stanziamento a favore della scuola pubblica può essere aumentato, ma non diminuito. Una eventuale diminuzione può essere effettuata solo previa approvazione di un’apposita legge regionale.
ARTICOLO 2
La Giunta regionale, in applicazione della normativa nazionale e regionale in materia scolastica e di formazione professionale e, in particolare, dei Programmi Operativi Nazionale e Regionale aventi come obiettivo lo sviluppo dell’istruzione e della formazione professionale, stipulando accordi con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero di Grazia e Giustizia e d’intesa con la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico regionale della Campania (USR), approva un piano annuale o biennale di intervento, che, integrando, coordinando e armonizzando le politiche scolastiche nazionali e quelle regionali, si rivolge innanzitutto alla popolazione scolastica che vive in condizione di disagio e marginalità sociale, alle persone in età scolastica diversamente abili, a significativi segmenti della popolazione in stato di detenzione, femminile e maschile, specie giovanile e affetta da problemi di superamento della tossicodipendenza; provvede altresì al rafforzamento e alla modernizzazione delle strutture regionali di formazione professionale. Il piano scolastico regionale, essendo rivolto a combattere e debellare, il fenomeno della dispersione e dell’insuccesso scolastico, persegue gli obiettivi di: 1) affrontare e risolvere i problemi dell’accesso al sistema scolastico pubblico regionale; 2) promuovere specifiche attività didattiche ed educative, in coerenza con le più avanzate e sperimentate teorie della didattica e della pedagogia, creando ambienti di apprendimento favorevoli, adottando le più innovative strumentazioni tecniche e attuando anche forme integrative di insegnamento individualizzato inteso al successo scolastico dei discenti che registrino difficoltà di apprendimento; 3) assicurare il tempo pieno e prolungato nella Scuola primaria e Secondaria di I grado, garantendo la realizzazione delle apposite strutture (aule, laboratori, biblioteche, palestre, mense, ecc.), promuovendo anche attività extrascolastiche culturali e artistico-ricreative; 4) adeguare l’offerta di formazione professionale all’’evoluzione e alla moltiplicazione delle professionalità lavorative richieste dal sempre più tecnologico e avanzato sistema produttivo e dalla mondialità dei mercati, collegando, secondo quanto stabilito, dal D. leg.vo 112 e successivi, in modo organico e didatticamente proficuo la scuola alla formazione professionale; 5) istituire, ove necessario, negli istituti penitenziari femminili e maschili, nonché in strutture detentive all’avanguardia, quale l’Istituto per di Custodia Attenuata per Tossicodipendenti (ICAT) di Lauro in provincia di Avellino corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria (conseguimento licenza media, diplomi professionali, ecc.) e dare vita ad attività di supporto educativo-istruttivo a psicologi, sociologi e assistenti sociali che operano nei penitenziari.
ARTICOLO 3
Per la realizzazione del su elencato programma di interventi educativi, istruttivi, di recupero della tossicodipendenza e di formazione professionale viene utilizzato esclusivamente, d’intesa con la Direzione Generale dell’USR e con il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il personale docente e non docente, tecnico amministrativo, ausiliario (ATA) iscritto nelle graduatorie ad esaurimento dell’art. 1, comma 605, lettera c della legge 27-12-2006 e nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/94, oltre che nelle graduatorie ad esaurimento riguardanti i collaboratori scolastici e negli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali nell’area B di cui al D.M. 75/2001 che abbiano avuto nell’anno scolastico 2008/2009 contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze annuali. I docenti impegnati nelle strutture carcerarie godranno di un’indennità integrativa stabilita dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo. Per qualsivoglia attività scolastica regionale pubblica è fatto divieto di ricorrere o a strutture private di qualsivoglia tipo.
ARTICOLO 4
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Maurizio Sansone

Bookmark and Share

Notizia Flash

"Acerra in tasca"- l'opuscolo di pubblica utilità più amato e richiesto dagli acerrani compie 22 anni - A Natale, 20000 copie circoleranno per la città a distribuzione gratuiita

 

Visitatori on-line

 41 visitatori online